SALVATORE MUZZI
IL SERVIZIO FORESTALE ATTRAVERSO I SECOLI
IV PUNTATA Ottobre 1975
Allorché, dopo alterne vicende politico-militari, nel 1805 il Veneto fu incorporato nel napoleonico Regno ltalico insieme alla Lombardia, alla Romagna e alle Marche, l'amministrazione forestale del nuovo Regno(1) fu posta alle dipendenze della Direzione generale del Demanio (Ministero delle Finanze), e costituiva, presso la Direzione generale stessa, un apposito Dipartimento per l'amministrazione dei boschi, con a capo l'Amministratore dei boschi, il quale disponeva delle seguenti categorie di personale: tre Ispettori Generali (uno per la Lombardia, uno per il Veneto e Uno per la Dalmazia), tre Conservatori di boschi, ed inoltre Ispettori, Sottoispettori, Guardie generali, Capi squadra, Sottocapi e Guardie de' boschi. Tutto questo personale doveva vestire la uniforme prescritta. La legge italica 27 maggio 1811 distingueva i boschi in due categorie: alla prima erano annoverati quelli appartenenti allo Stato, ai Comuni e agli Enti morali; alla seconda quelli di proprietà privata. La gestione, la sorveglianza e la conservazione dei boschi della prima categoria erano affidate al personale dell'amministrazione forestale, mentre su i boschi di proprietà privata gli agenti dell'amministrazione forestale non avevano altro incarico che di controllare l'osservanza delle disposizioni di legge da parte dei proprietari; potevano tuttavia esercitarvi azione di polizia, specialmente se richiesti dai proprietari stessi, in caso di furti o di delitti. Occorre però precisare che la suddetta legge distingueva le guardie in: quelle addette alle foreste demaniali (la cui nomina spettava al Ministero) e quelle addette ai boschi dei Comuni e degli enti (nominate dagli amministratori legali, che dovevano sottoporre il provvedimento all'approvazione del competente Conservatore dei boschi).
Le due categorie di guardie (statali e comunali) erano organizzate in un unico Corpo con la denominazione di « Guardie de' boschi» (art. 14 della citata legge). Il Corpo delle Guardie de' boschi poteva essere impiegato come quello della gendarmeria e in concorso con questo in tutti i servizi di polizia giudiziaria, civile e militare, entro il circondario in cui ciascuna guardia esercitava le sue funzioni {art. 15). Le guardie comunali potevano essere incaricate di esercitare la sorveglianza anche sui boschi statali ed erano pagate anch'esse dall'amministrazione forestale centrale, che ne era rimborsata con anticipazioni tratte dai redditi annuali dei Comuni o sul prodotto dei tagli dei boschi comunali. Inoltre, le guardie comunali, dopo almeno due anni di buon servizio, erano preferite nelle assunzioni ai posti di guardia statale.
Alla caduta napoleonica, il Lombardo-Veneto ritornò in possesso del governo austriaco, il quale pur ratificando la legge italica 27 maggio 1811, vi introdusse numerose modifiche e assunse nell'amministrazione forestale del personale più idoneo. Con l'annessione delle due regioni al Regno d'Italia, subentrarono le «Istruzioni per l'amministrazione forestale italiana» del 21 ottobre 1876, in attesa di una legge forestale unitaria, che venne alla luce nel 1877.
Anche negli altri ex Stati italiani le vicende delle rispettive amministrazioni forestali si trovarono collegate ai rivolgimenti politici dell'epoca. Nello Stato ,Napolitano, al tempo di Giacchino Murat, fu promulgata la legge italica del 27 maggio 1811, che contemplava per l'amministrazione forestale un ordinamento e delle attribuzioni pressoché identiche a quelle descritte per il Lombardo Veneto. Successivamente, con il ritorno dei Borboni, fu emanata la legge forestale del 21 agosto 1826, estesa alla Sicilia con decreto del 26 marzo 1827. Questa legge prevedeva una Direzione Generale Forestale con organi provinciali retti da sopraintendenti, che avevano alle dipendenze sottointendenti e guardie generali. Alla custodia dei boschi dello Stato erano addetti dieci brigadieri e 50 guardie forestali; esistevano anche delle brigate mobili di guardie forestali a cavallo, composta ciascuna di un brigadiere e di tre o quattro guardie. Poiché la suddetta legge del 1826 distingueva i boschi, oltre che in quelli statali, in quelli dei Comuni e altri enti, e dei privati, per i boschi di proprietà comunale o di enti morali la sorveglianza veniva esercitata da guardaboschi, che venivano nominati dagli intendenti, su proposta dei rispettivi amministratori, e dietro autorizzazione del Ministero della polizia. Brigadieri, guardie forestali e guardiaboschi erano tenuti a vestire le prescritte uniformi ed avevano facoltà di procedere ad arresti e alla traduzione davanti al magistrato di coloro che si rendevano colpevoli di reati.
Il servizio di sorveglianza e custodia forestale nell'ex Regno delle due Sicilie lasciava, però, molto a desiderare. L'ambiente stesso, oltre al personale in gran parte inidoneo e venale perché miseramente retribuito, rendeva assai difficoltoso tale servizio. Basti considerare che, al principio del secolo XIX, nel regno esistevano ancora circa 10.000 feudatari, che esercitavano il diritto di caccia e pesca.
Anche nello Stato Pontificio esistevano disposizioni di legge per la sorveglianza dei boschi. E' da ricordare la notificazione del Cardinal Cristaldi del 30 settembre 1827 per la sorveglianza e la conservazione delle foreste e dei boschi di proprietà della Camera Apostolica; una delle migliori leggi che fino allora fossero state emanate. Speciali disposizioni vigevano per la custodia delle pinete del litorale adriatico. Ma anche in questo Stato, specialmente in alcune sue provincie, i buoni strumenti legislativi non potevano essere applicati a cagione delle difficoltà ambientali. Nel Lazio, i rudi pastori che d'inverno scendevano dall'Appennino, agivano senza alcuna limitazione; memorabile fu l'incendio che, nel 1820, distrusse quasi totalmente la famosa selva di Terracina, in seguito parzialmente ricostruita più per virtù naturale che per intervento dell'uomo, e che, a quell'epoca, si estendeva per una lunghezza di 14 miglia. Il servizio di sorveglianza non poteva essere efficacemente esercitato soprattutto perché i boschi divennero ricettacolo di bande di briganti, che sovvertirono, in alcune vaste plaghe, l'ordine sociale con l'istituzione di tribunali fuori legge.
In Piemonte, con le R. Patenti del 15 ottobre 1822 (legge speciale), la custodia dei boschi fu affidata ai « campari » comunali. Soltanto con R. Patenti del 16 gennaio 1825 si provvide alla istituzione di un Corpo speciale per la custodia dei boschi, con la organizzazione dei guardaboschi comunali. Essi erano nominati dall'Intendente della provincia e dipendevano dagli Ispettori (Uffiziali) dell'Amministrazione dei boschi e selve. Il servizio delle guardie era regolato dai Brigadieri sotto gli ordini degli Uffiziali e non consentiva alcuna incombenza estranea all'amministrazione forestale. Lo stipendio iniziale era di L. 250 e poteva arrivare fino a L. 400; veniva corrisposto dalle Comunità componenti il Distretto forestale, giusta ripartizione proporzionale fatta dall'Intendente della provincia. Vestivano tutti la prescritta uniforme e portavano lo schioppo con baionetta, sciabola e pistola. I « campari » delle Comunità, ai quali restava affidata la custodia delle campagne, erano tuttavia tenuti a concorrere al servizio della custodia dei boschi, conservando la facoltà di accertare le contravvenzioni forestali.
Ma le disposizioni che regolarono il personale forestale del Piemonte, fino alla legge del 1877, erano quelle delle R. Patenti l° dicembre 1833 di re Carlo Alberto. Mentre la precedente legge del 1822 conteneva restrizioni troppo gravose all'esercizio del diritto di proprietà, quest'ultimo provvedimento era improntato ad uno spirito di maggiore liberalità, anche perché nel periodo dal 1822 al 1833 si ottennero tali risultati positivi da non rendere ulteriormente necessarie tutte le precedenti restrizioni. Infatti, con la nuova legge, i boschi dei privati non erano assoggettati che alle sole disposizioni necessariamente richieste dalla utilità generale, non dubitando il legislatore che questi boschi, pur essendo sottratti all'Imperio dI leggi specIalI, non potessero essere governati con accorgimento e con buon successo.
Questa nuova legge del 1833 considerava i boschi in « banditi » e « liberi ». I boschi banditi (per impedire caduta di valanghe, frane, avvallamenti, dilavamenti, erosioni dei terreni in pendio o lungo i corsi d'acqua, ecc.) erano regolati da particolari divieti; i boschi liberi (costituenti la maggior parte del patrimonio silvano) erano distinti in due categorie: quelli appartenenti al demanio dello Stato, agli appannaggi, alla S. Religione ed Ordine militare dei SS. Maurizio e Lazzaro, ai Comuni e ai Corpi morali, costituivano la prima categoria ed erano governati secondo particolari disposizioni e sottoposti alla speciale custodia e vigilanza dell'Amministrazione. I boschi di privati proprietari, soggetti solamente a prescrizioni di carattere generale, formavano la seconda categoria. I servizi forestali facevano capo al Dicastero per gli affari dell'Interno (art. 6) e precisamente all'Intendente Generale dell'Azienda economica dell'Interno (oggi potrebbe essere equiparato a Direttore Generale). L'ordinamento della « Amministrazione de' boschi » era costituito, nella giurisdizione territoriale, da 21 Circondari, composti di una o più province, suddivisi in Distretti (art. 8). Il personale addetto al servizio d'istituto era composto: da 21 Uffiziali Ispettori (4 di prima classe, 7 dI seconda classe e l0 di terza classe), dislocati uno per ogni circondario; da un Capo-guardia (di I o II classe) in ciascun Distretto, da un numero imprecisato di Guardie necessario per l'espletamento del servizio (art. 9). Gli Uffiziali Ispettori erano nominati da Sua Maestà (art. 11) per mezzo di un R. Brevetto, sulla proposta del primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno (Ministro); i Capoguardie venivano nominati dal Ministro, su proposta dell'Intendente Generale; le Guardie erano nominate dalle singole Amministrazioni del R. Demanio degli appannaggi e della S. R. dei SS. Maurizio e Lazzaro, e le nomine stesse ratificate dall'Azienda economica dell'interno. Tutte le altre Guardie per la sorveglianza dei boschi Comunali e dei Corpi morali erano nominate dagli Intendenti provinciali previo parere dell'Uffiziale Ispettore del Circondano. Gli UffiziaIi Ispettori di prima classe godevano di uno stipendio annuo di L. 2.400; di seconda classe, L. 2.000; di terza classe L. 1.600, corrisposto in aliquote trimestrali. Lo stipendio dei Capi-guardie era stabilito in annue L. 720 per quelli di I crasse e in E. 600 per quelli di II classe. Lo stipendio delle Guardie andava, a seconda delle sedi di servizio, da L. 250 a L. 450, nelle quali erano comprese le spese di vestiario, non però quelle delle armi, che erano a carico dell’Amministrazione. Le attribuzioni degli Uffiziali Ispettori erano specificate dall'art. 22 della legge, che si trascrive in nota(2). I Capi-guardie e le Guardie avevano gli stessi doveri circa la sorveglianza dei boschi ed erano tenuti (art. 27): a percorrere giornalmente i boschi loro assegnati e di fare risultare per mezzo di atto speciale ogni contravvenzione scoperta; a tenere un registro numerato e firmato dal Capo del Circondario per trascrivervi regolarmente tutti glI atti estesi, per annotarvi le citazioni, per registrarvi le piante trovate schiantate dal vento o tagliate in contravvenzione, informandone subito il Capo del Circondano; a presentare, a fine di ogni trimestre, o a qualunque richiesta, il registro stesso al suddetto Capo, per essere esaminato e convalidato; ad essere muniti di un libretto, da cui dovevano risultare tutte le visite eseguite nei Comuni, facendolo convalidare dal Sindaco o da un sostituto di questo.
Tutti gli appartenenti all'Amministrazione de' boschi dovevano sempre vestire, nell'esercizio delle loro funzioni, l'abito uniforme prescritto (art. 28); l'armamento di prescrizione era quello previsto dalla precedente legge del 16 gennaio 1825. Non potevano cumulare qualsiasi altro impiego, né esercitare altra professione (art. 29). Ad essi era vietato di trafficare in legami tanto grezzi che operati, sia per conto proprio, sia d'altri; di ingerirsi in qualsiasi modo nell'esercizio di qualche manifattura, fornace, officina o stabilimento per i cui lavori vi fosse stato bisogno di legna, ecc. Il personale dei vari gradi era fornito di martello destinato alla martellatura delle piante in contravvenzione o di quelle schiantate o cadute accidentalmente. L'Uffiziale Ispettore aveva anche un martello per il marchio delle piante di riserva e di confine e un altro destinato a segnare le piante vendute nei tagli a scelta. Il Capo-guardia o la Guardia che avesse tralasciato di accertare le contravvenzioni di cui avesse avuto notizia, veniva punito con la sospensione o colla rimozione dell’impiego, secondo i casi (a:rticolo 39). I privati proprietari avevano facoltà di preporre Guardie particolari alla custodia del loro boschi; queste, peraltro, non potevano essere nominate senza il benestare dell’Intendente della provincia; se si fossero dimostrate immeritevoli, venivano rimosse dall’impiego. Le Guardie particolari non potevano indossare l'uniforme stabilita per quelle dell’Amministrazione statale; erano soltanto autorizzate a portare uno speciale distintivo.
Si è voluto di proposito esporre in una forma meno sintetica la legge di Carlo Alberto relativa all'ordinamento dell'Amministrazione preposta alla conservazione dei boschi nei Piemonte, perché dalla data di tale legge trae origine l'odierna Amministrazione Forestale Italiana, cioè il Corpo Forestale dello Stato. Infatti, alle Istituzioni tuttora in vigore, quali quelle dei Carabinieri, del Corpo del Genio Civile, dei Bersaglieri, della Guardia di Finanza del Corpo delle Guardie di P.S., ecc., viene attribuita per riconosciuto diritto, quale data di fondazione, quella dell'epoca piemontese(3).
L'azione politico-militare per l'unità d'Italia ebbe come faro l'ex Regno di Piemonte; e i moti per la libertà, la promulgazione della Carta costituzionale, le lotte per la indipendenza della patria italiana trovarono sempre in prima linea lo Stato Piemontese, che riversò poi in quello Italiano le sue Istituzioni e le sue leggi. Per queste tradizioni storico-politiche, dunque, il Corpo Forestale Italiano può vantare la sua nascita al 1° dicembre 1833. Oltre 123 anni di vita e di attività spesi alla conservazione e al miglioramento dei boschi, alla tutela e all'incremento di un patrimonio tanto necessario alla collettività nazionale, alla restaurazione montana e, oggi, alla formazione di una razionale economia montana, che vede affrontare e via via risolvere, una vasta gamma di problemi e che ha come fine il miglioramento delle condizioni sociali delle popolazioni montanare. Questa tradizione ultra secolare dell’Amministrazione Forestale Italiana, costituita da generazioni e generazioni di uomini che si sono succeduti negli stessi incarichi, nelle stesse attribuzioni, nelle stesse responsabilità, che si sono tramandati, spesso da padre a figlio, l'amore e la passione per il mondo vegetale, per i boschi, per le montagne; questa tradizione è costituita dalla consapevolezza del dovere compiuto, dal sacrificio, dall'abnegazione di questo piccolo, ma inestinguibile e indomito esercito, che ha dovuto spesso lottare, e deve lottare, non soltanto contro le avversità degli elementi e contro le asperità della tormentata montagna, ma anche contro tanta incomprensione e tanta ingratitudine.
(continua)
(1) La materia forestale nel Regno Italico era regolata dalla legge 27 maggio 1811, parzialmente modificata da successive disposizioni.
(2) Art. 22 - « Sono specialmente incaricati: l° di preparare e di trasmettere alla Azienda i divisi d'istruzione da darsi pel buon andamento dell'Amministrazione, come altresì di emettere il loro parere sopra tutto ciò di che saranno consultati dalla medesima e dagli Intendenti della Provincia; 2° di tenere i registri ed altre carte relative ai boschi nel modo che verrà loro prescritto; 3° di dirigere ed invigilare il servizio attivo degli Agenti dell'Amministrazione nel loro Circondano con rendere pronto ed esatto conto all'Intendente generale dell' Azienda e all'Intendente della Provincia d'ogni cosa riguardante al detto servizio; 4° di riconoscere nelle loro visite qual sia la condizione di boschi, quali miglioramenti vi si potrebbero introdurre, e se la divisione delle «prese» sia stata fatta secondo le regole prescritte; 5° di portare la speciale loro attenzione sui boschi e sui terreni banditi; 6° di assumere informazioni sulla condotta dei Capi guardie e delle Guardie; 7° di verificare lo stato delle loro armi e della loro uniforme; 8° di esaminare i registri tenuti dai medesimi e di convalidarli; 9° di riferire agli Intendenti tutto ciò che nelle dette visite occorrerà loro di osservare, con proporre quei provvedimenti, che essi crederanno necessari sia pel buon governo dei boschi, sia per gli Agenti a cui è commessa la vigilanza dei medesimi; 10° di procurarsi le notizie che si richiedono per formare la statistica dei boschi; 11° di somministrare alle Autorità sì amministrative che giudiziarie gli schiarimenti, le informazioni ed i pareri che loro fossero domandati; 12° di annotare quotidianamente in un apposito registro, quando essi sono m giro, tutto quanto avranno operato, riconosciuto ed osservato pel buono andamento dell'Amministrazione; 13° di presentare agli Intendenti il detto registro giornaliero una volta al mese per essere da essi esaminato e convalidato, ed ogniqualvolta gli Intendenti credano opportuno di chiederne la presentazione. Gli Uffiziali Ispettori possono intervenire alle sedute dei Tribunali di Prefettura, nelle quali si trattano affari concernenti la Amministrazione de' boschi, e prendono posto immediatamente dopo l' Avvocato fiscale.
(3) Eccone gli anni di fondazione: Arma dei Carabinieri, 1814 - Corpo del Genio Civile, 1818 - Corpo del Bersaglieri, 1836 - Corpo della Guardia di Finanza, 1848 - Corpo Guardie di P.S., 1852 - Corpo degli Alpini, 1872.
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